CASO DI NATALE, case of christmas

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bàsafisà
view post Posted on 15/10/2009, 16:47 by: bàsafisà




la mia credibilità è talmente in dubbio che la gente gioca con me da anni e mi demanda pure di fare il regolamento,l'unico che si lamenta ad oggi sei tu,mi sembra basti come cosa.
sul tuo avvertirti matteo mi ha detto di averti scritto ancora prima di aver sentito i cospiratori,però probabilmente anche matteo ha una dubbia credibilità,anche gio che lo ha detto a lui dev'essere un inaffidabile..mi viene quasi da pensare che quello che asserisce che gli altri hanno remore nei suoi confronti (dovute a cosa poi dio lo sa) in realtà sia il primo ad averle nei miei confronti

CITAZIONE (gabribevegin @ 15/10/2009, 17:22)
Orbene, facendosi la questione spinosa nonchè infamante per il mio assisitito (troverete giusta procura nel post), mi pare il caso di muovere qualche obiezione all'accusa, innanzitutto chiedendo che:

- nel rispetto del principio del contraddittorio, chi muove l'accusa si spogli quantomeno della veste di organo giudicante, lasciando così che la decisione sia adombra da ogni possibile sospetto di parzialità;

l'accusa l'ha mossa un terzo non io,sono solo un portavoce

- le prove a carico dell'indagato siano messe a disposizione della difesa per poterne prendere visione ed esercitare così il sacrosanto e costituzionale diritto alla difesa;

provvederà maurizio a mandare un fax

Tutto ciò premesso mi pare utile prendere in considerazione alcuni elementi sui quali l'accusa fonda la sua tesi ed evidenziarne i punti critici:

1) Il foglietto "in questione" si trova nella sola ed unica disponibilità dell'organo giudicante, senza che mai l'accusa e la difesa ne abbiano mai preso visione. E non si capisce allora come l'accusa possa elaborare una tesi basandosi su un documento che non ha mai visto, la cui conoscenza gli è arrivata "per sentito dire". Sebbene non si possa negare la procedibilità d'ufficio per un tale reato, si ricorda che è assolutamente necessario acquisire gli elementi idonei per l'esercizio di qualsivoglia azione disciplinare/pe(a)nale; dai fatti non risulta che tali elementi siano in possesso dell'accusa.

il collegio aveva in precedenza esaminato il foglio e aveva già espresso dubbi sulla valutazione del giocatore de qua,dubbi sui quali il suo assistito aveva dichiarato,ovviamente,il valore più basso,in mancanza di prova contraria gli si era creduto.ora dai nuovi fatti venuti a conoscenza il dubbio può essere vinto da un terzo testimone imparziale che ha riportato la sua personale esperienza del fatto che si muove,in contraddizzione tra l'altro con le dichiarazioni precedenti del suo assistito.

2) Il secondo elemento di prova (o presunto tale) è costituito da una dichiarata testimonianza di un soggetto di cui non si conosce il nome e che non stato messo a disposizione della difesa per il controesame, come di nostro diritto ex art. 111 co. 4 Cost.. Si sottolinea inoltre che esiste un principio indiscusso in base al quale la prova si forma in dibattimento, soprattutto nel caso della prova testimoniale che non può mai essere precostituita.

e chi l'ha precostituita?poi secondo le dichiarazioni del suo assistito il forum è mio,per cui non ci troverà niente di strano nel fatto che organizzi l'accusa un pò come cazzo mi pare

Sulla base di queste considerazioni che, si precisa, non affrontano volutamente il merito della questione, risulta pertanto evidente la debolezza dell'impianto accusatorio, fondato su elementi che, così presentati, non possono assurgere in nessun caso a prova oggettiva della colpevolezza dell'indagato, e si richiede pertanto, l'archiviazione definitiva del caso, riservandoci qualunque ulteriore difesa di cui dovesse sorgere la necessità a seguito dell'emersione di ulteriori fatti di rilievo.

 
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25 replies since 15/10/2009, 08:32   188 views
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